Comune di Torre Orsaia

(Provincia di Salerno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI


Titolo I Disposizioni generali 3

Art. 1 Oggetto del Regolamento_ 3

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree 3

Art. 3 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile 3

Art. 4 Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta 4

Titolo II Agevolazioni ed esenzioni 4

Art. 5 Abitazione principale 4

Art. 6 Riduzioni di imposta 5

Art. 7 Esenzioni 6

Titolo III Denunce, Accertamento, Controlli 6

Art. 8 Denunce e comunicazioni 6

Art. 9 Versamenti 7

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti 7

Art. 11 Accertamenti 7

Art. 12 Attività di controllo_ 7

Art. 13 Rimborsi 8

Art. 14 Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree 8

Art. 15 Contenzioso_ 9

Art. 16 Accertamento con adesione 9

Titolo IV Disposizioni Finali 10

Art. 17 Norme di rinvio_ 10

Art. 18 Entrata in vigore 10

Art. 19 Norme transitorie 10

 


Titolo I Disposizioni generali

 

Art. 1 Oggetto del Regolamento

 

Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di Torre Orsaia (SA) nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

 

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

 

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a)                  la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dell’iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b)                 il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al[1] 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente;

 

Art. 3 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

 

Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq.[2] 25.

 

Art. 4 Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta

 

Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.

 

Titolo II Agevolazioni ed esenzioni

 

 

Art. 5 Abitazione principale

 

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente; e si verifica nei seguenti casi:

a)                  abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)                 abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)                  alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

d)                 abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

e)                  abitazione concessa in uso gratuito da possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado)[3];

f)                   abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata[4].

g)                  vengono considerate, ai fini della tassazione dell’ICI di cui al D.L. 504/92, parti integranti dell’abitazione principale le superpertinenze ancorché iscritte in catasto distintamente.

h)                  vengono considerate abitazioni principali, ai fini dell’imposta di cui al punto (g), con conseguente applicazione dell’aliquota in misura ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso a parenti in linea collaterale, stabilendo il grado di parentela.

i)                    vengono considerati, ai fini dell’imposta di cui al punto (g), regolarmente eseguiti i versamenti da parte di un contitolare anche per conto degli altri.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

-                     aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), e) ed f), se deliberata dal comune ai sensi dell’Art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa dalla precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto d);

-                     detrazione di imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e), ed f); l’ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all’Art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.

 

Art. 6 Riduzioni di imposta

 

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari ( unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’Art. 31, comma 1, lett. C) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo,. Risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a)                  strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b)                 strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c)                  edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d)                 edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a)                  mediante perizia tecnica dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b)                 da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

Con la deliberazione di cui all’Art 4 può essere stabilita l’aliquota minima del 4 per mille. Per un periodo comunque non  superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo p prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione d’immobili; in tal caso l’aliquota sia applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato[5].

Il comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori[6].

 

Art. 7 Esenzioni

 

Oltre alle esenzioni previste all’Art. 7 del D. lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l’esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, nonché le abitazioni in corso di ristrutturazione per un periodo pari alla disciplina statale del 41% di detrazione IRPEF (Legge 27-12-1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni) e una aliquota agevolata per i tre anni successivi al 4 per mille. Il richiedente dovrà par pervenire apposita istanza al Comune corredata dalle formalità di cui alla Legge 449/97,

L’esenzione prevista al punto i) dell’Art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall’ente con commerciale utilizzatore.

 

Titolo III Denunce, Accertamento, Controlli

 

Art. 8 Denunce e comunicazioni

 

Allo scopo di esemplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell’obbligo di prestazione di denuncia di variazione.

Il contribuente è obbligato a comunicare al comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, entro giorni[7] 30 (trenta) dalla data di variazione; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal comune. L’omissione della comunicazione è punita con una sanzione di lire 50.000 o lire 100.000, rispettivamente se l’omissione è relativa ad unità immobiliare di valore imponibile fino a lire 100.000.000 o superiore a tale importo.

 

Art. 9 Versamenti

 

L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari o versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta;

(oppure) purché il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso;

(oppure) per i casi di contitolarità all’interno del nucleo familiare.

I versamenti d’imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

 

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

 

Con deliberazione della giunta comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a)                  gravi calamità naturali;

b)                 particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

 

Art. 11 Accertamenti

 

Per le annualità di imposta 1998 e successive le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

L’avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Art. 12 Attività di controllo

 

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo obbiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

 

Art. 13 Rimborsi

 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

E’ Comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

 

Art. 14 Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree

 

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. N. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute in edificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti approvate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.

L’ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

-                     Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d’impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute in edificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell’intera imposta versata.

-                     Per le aree che risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo[8] al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedeficabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. N. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell’art.5, comma 7, dello stesso D. Lgs. N. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a)                  non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

b)                 non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di indedificabilià sulle aree interessate;

c)                  che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilià istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 504/1992.

 

Art. 15 Contenzioso

 

Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo della cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, po’ essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

 

Art. 16 Accertamento con adesione

 

Viene semplificato e razionalizzato il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi, in materia di ICI:

a)                  eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o della denuncia, ed introduzione dell’obbligo della comunicazione da parte del contribuente al Comune competente, entro un termine prestabilito dal Comune stesso degli acquisti, cessazioni o dell’unità immobiliare interessata.

b)                 Attribuzione alla Giunta Comunale del compito dei decidere le azioni di controllo.

c)                  Determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente anche a mezzo P.T., avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.

d)                 Previsione di una sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000, per l’omessa comunicazione di cui al punto (a) per ogni unità abitativa;

e)                  Potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con l’Anagrafe Tributaria, con altre banche dati, anche con convenzioni esterne;

f)                   Introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, di cui al D.Lvo  n. 218/97, ai fini dell’ICI;

g)                  Vengono razionalizzate le modalità di versamento delle somme dovute e relative all’ICI, sia in autotassazione, sia a seguito di accertamenti, provvedendo in aggiunta od in sostituzione del versamento tramite esattoria, ed oltre q quello del versamento postale intestato alla Tesoreria del Comune, anche predisponendo un autonomo conto corrente postale, nonché tramite banche;

h)                  Viene stabilito un differimento del termine di versamento dell’?ICI, per particolari situazioni;

i)                    Viene stabilito, in ordine alle fattispecie di cui al punto (a) del presente articolo, che per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi;

j)                   Prevedere che ai fini del potenziamento degli Uffici Tributari del Comune, ai sensi dell’art. 3 comma 57 della legge n. 662/96, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto;

k)                 Considerare dovuto per i fabbricati posseduti e divenuti successivamente fatiscenti, l’imposta in ragione del 50%.

 

Titolo IV Disposizioni Finali

 

Art. 17 Norme di rinvio

 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

 

Art. 18 Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

 

Art. 19 Norme transitorie

 

A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell’anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.

 

 

 

 



[1] Percentuale a discrezione del comune, si suggerisce comunque superiore la 50%

[2] Individuare la superficie media di un vano utilizzata dal competente ufficio Tecnico Erariale per le abitazioni di tipo popolare o ultrapopolare.

[3] I gradi di parentele proposti sono quelli previsti agli effetti delle imposte sui redditi per il caso di eventuale maggiorazione del reddito di fabbricati per case tenute a disposizione. Per questa tipologia di abitazione il Comune può riconoscere l’aliquota ridotta, o anche la detrazione d’imposta.

[4] Facoltà prevista dall’art. 3, comma 56, della L. 23-12.1996, n. 662.

[5] Facoltà prevista dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 3, comma 55, della L. 23-12-1996, n. 662

[6] Facoltà prevista dall’art. 1, comma 5, della L. 27-12-1997, n. 449.

[7] A discrezione del Comune.

[8] Indicare gli anni per i quali è ammissibile rimborsare le imposte variate, anche avendo riguardo della frequenza delle varianti approvate agli strumenti urbanistici e dell’istituzione di vincoli di inedifcabilità su alcune parti del territorio a seguito di prescrizioni di legge.