Comune di Torre Orsaia
Prov.di Salerno
Regolamento comunale
per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
Sommario
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Titolo I |
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Istituzione ed elementi della tassa |
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Art. |
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Pag. |
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1 |
Istituzione della tassa |
3 |
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2 |
Zone di effettuazione del servizio ed
applicazione della tassa |
3 |
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3 |
Presupposto della tassa ed esclusioni |
4 |
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4 |
Soggetti passivi e soggetti
responsabili del tributo |
5 |
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5 |
Inizio e cessazione dell’occupazione o
detenzione |
5 |
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Titolo II |
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Tariffe e determinazione della tassa |
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6 |
Parametri |
6 |
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7 |
Locali ed aree tassabili |
6 |
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8 |
Locali e d aree non tassabili |
7 |
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9 |
Computo delle superfici |
7 |
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10 |
Tariffe per particolari condizioni
d’uso |
8 |
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11 |
Agevolazioni e riduzioni |
8 |
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12 |
Classificazione dei locali ed aree |
9 |
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13 |
Tassa giornaliera |
10 |
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Titolo III |
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Denunce, accertamento, riscossione |
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14 |
Denunce |
11 |
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15 |
Accertamento e controllo |
11 |
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16 |
Riscossione |
12 |
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17 |
Rimborsi |
12 |
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18 |
Sanzioni |
13 |
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19 |
Contenzioso |
13 |
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Titolo IV |
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Disposizioni finali |
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20 |
Disposizioni transitorie |
14 |
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21 |
Abrogazioni |
14 |
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22 |
Norme di rinvio |
14 |
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Approvazione, pubblicazioni ed
esecutività |
15 |
TITOLO 1
ISTITUZIONE
ED ELEMENTI DELLA TASSA
Art.
1
Istituzione
della tassa
Ai
sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507,
e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del
territorio comunale, é istituita nel Comune di Torre Orsaia la tassa annuale in base a tariffa.
La
sua applicazione é disciplinata dal presente regolamento.
Il
gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né
essere inferiore al 50% ovvero al 70% nel caso previsto dall’art.45 del
D.Lgs.504/1992..
Il
costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.
Art.
2
Zone
di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
Il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni é svolto dal Comune
in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei
nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con
insediamenti sparsi.
Il
perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua
forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono raffigurate nelle
allegate planimetrie.
Nelle
zone nelle quali non é effettuato il servizio di raccolta in regime di
privativa la tassa é dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza
del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto
servita:
-
in misura pari al 40 % della tariffa per distanze fino a 300 mt;
-
in misura pari al 30 % della tariffa per distanze da 300.01 mt e fino a 1.000 mt;
-
in misura pari al 20 % della tariffa per distanze da 1.001 mt ed oltre.
Gli
occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di
raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana
conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.
La
tassa é comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del
perimetro in cui é istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto
servizio é attuato.
Se
il servizio di raccolta, sebbene attivato, non é svolto nella zona di
ubicazione dell' immobile occupato o é effettuato in grave violazone delle
prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e
capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo é dovuto
in misura pari al 30 %.
Nelle
zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia
limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la
tassa é dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
L'interruzione
temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi
impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora
però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di
danno o pericolo alle
persone
o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può
provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta
documentata, di una quota della tassa corrispondente all'interruzione.
Art.
3
Presupposto
della tassa ed esclusioni
La
tassa é dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali
il servizio é istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei
modi previsti dal presente regolamento, con esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie (balconi, cortili, ecc.), aree verdi ed aree
condominiali di cui all’art.1117 del c.c. quest’ultime purchè non detenute in
via esclusiva.
Per
l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza,
la tassa é dovuta anche quando nella zona nella quale é attivata la raccolta
dei rifiuti é situata soltanta la strada di accesso all'abitazione ed al
fabbricato.
Non
sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o
per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso
dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o
di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Ai
fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di
quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per
destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori
stessi in base alle norme vigenti.
Ai
fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti
categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano,
all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti
percentuali di riduzione:
-
studi dentistici, medici ed analistici, lavanderie, officine automobilistiche
ed autocarrozzerie, fabbri, serramentisti escluse le falegnamerie, marmerie,
locali per la trasformazione di prodotti agricoli ed alimentari (caseifici,
macelli, ecc.)................. 63%
-
falegnamerie .............................................................................................................
52%
-
altre categorie
.............................................................................................................52%
Sono
soggette a tassazione le aree condominiali detenute in via esclusiva.
Nelle
unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività
economica e professionale, la tassa é dovuta in base alla tariffa prevista per
la specifica attività ed é commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Sono
esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste
l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in
regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in
materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali
riguardanti organi di Stato esteri.
Art.
4
Soggetti
passivi e soggetti responsabili del tributo
La
tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di
cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i
componenti del nucleo familiare o da chi detiene in via esclusiva le aree
condominiali.
Nei
casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto
che gestisce i servizi comuni é responsabile del pagamento della tassa dovuta
per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario rigurdanti i
locali e le aree in uso esclusivo.
Per
le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque
per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa é dovuta dal propretario.
Art.
5
Inizio
e cessazione dell'occupazione o detenzione
La
tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
La
tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
ha inizio l'utenza.
Nel
caso di multiproprietà la tassa e dovuta dagli utenti in proporzione al periodo
di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore
come previsto dall'articolo precedente.
La
cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed
aree, da dirtto all' abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della
cessazione debitamente accertata.
In
caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione,
la tassa non e dovuta per l'annaulità successive se l'utente dimostra di non
aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la
tassa é stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in
seguito a recupero d'ufficio.
TITOLO
II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
Art.
6
Parametri
La
tassa é commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di
superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali
ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello
smaltimento.
Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
Comune, secondo il rapporto di copertura del costo.
Art.
7
Locali
ed aree tassabili
Si
considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani
comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente
infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o
l'uso.
Sono
comunque da considerarsi tassabili, in via esemplicativa, le superfici utili
di:
-
tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale,
cucine, ecc.) che accessori (ingressi
interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così
pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo
principale del fabbricato (rimesse, autorimesse,ecc.) escluse le stalle ed i
fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
-
tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali,
legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a
laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non
individuati ed elencati separatamente;
-
tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi
quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti,trattorie, collegi,
pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffé,
pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende
commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto,
nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico,
individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
-
tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo, o
divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici
sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
-
tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto
ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense,
bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni
tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e
grado;
-
tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni
private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura
esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali,
degli enti ed associa=
zioni
di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le
loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di
regola a rifiuti speciali di cui al numero 2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R.
n°915/1982), delle caserme, stazioni ecc.;
-
tutti i vani accesori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni
private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali,
artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti
urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
Si
considerano inoltre tassabili, con la
sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque
utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via
esemplificativa:
-
le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a
parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza
qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione
di rifiuti solidi urbani interni;
- le aree coperte;
- le aree scoperte, diverse dalle aree a verde;
- le aree scoperte diverse dalle aree pertinenziali ed
accessorie;
- le aree scoperte condominiali detenute in via esclusiva.
Art. 8
Locali ed aree non tassabili
In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2 , del
presente regolamento, si considerano non
tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed
aree:
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si
abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti
riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le
superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite
all'attività sportiva;
- le superfici e le
parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si
formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smattimento dei
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- le aree condominiali non detenute in via esclusiva
(vestiboli, locali portineria, ecc);
- le aree pertinenziali ed accessorie (balconi, cortili);
- le aree a verde.
Art. 9
Computo delle superfici
La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei
muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali
costruzioni in esse comprese.
Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli
elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione, con effetto dall'anno successivo.
Art. 10
Tariffe per particolari condizioni di uso
La tariffa unitaria è ridotta:
a) del 33 % per le abitazioni con unico occupante
b) del 30 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione
indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
c) del 30 % per i
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autonzzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
d) del 30 % nei confronti dell'utente che, trovandosi nella
situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per
piu di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
e) del 30 % nei confronti degli agricoltori occupanti la
parte abitativa delle costruzioni rurali;
Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli
elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. integrativa o di
variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per
l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del
tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha
dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste
per l'omessa denuncia di variazione.
Art. 11
Agevolazioni e riduzioni
Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo
precedente sono previste le seguenti riduzioni:
a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per
le quali gli utenti dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico
organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un
pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento
o il recupero da parte del gestore del
servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie
calcolata con abbattimento del 30 %;
b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per
le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano
essere utilizzate per il recupero o riciclo, o
come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del
servizio pubblico. la tassa è applicata
con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30 %.
Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente
previsti dalle leggi vigenti:
a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti
ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello
del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il
Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su
domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne
diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai
punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal
competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo
vantaggio per il servizio stesso.
Si applicano le disposizioni previste dall' ultimo comma
dell' articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli
accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la
verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
Le predette esenzioni. stabilite ai sensi del'art. 67 del
D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa
relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
Si applica la riduzione del 50% delle superfici delle aree a
qualsiasi uso adibite assoggettabili al tributo.
I1 cumulo delle agevolazioni e/o riduzioni sia riguardanti
le tariffe che le superfici non possono superare il 50 % dell'imposta dovuta
senza l'applicazione delle riduzioni.
Art. 12
Classificazione dei locali ed aree
Agli effetti della determinazione delle tariffe, in
applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali
ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e
destinazione
CATEGORIA
A
1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni
culturali, politiche, religiose;
2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi,
palestre;
4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di
macchine e materiali militari, pese pubbliche;
5) distributori di carburante; parcheggi.
CATEGORIA
B
1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi,
autorimesse;
2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di
divertimento.
CATEGORIA
C
1) Abitazioni private;
2) Attività ricettivo alberghiere;
3) Collegi, case di vacanze, convivenze.
SOTTOCATEGORIA
C1
Abitazioni private utilizzate da persone non residenti nel territorio comunale
CATEGORIA
D
1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle
relative alle precedenti categorie;
2) Circoli sportivi e ricreativi.
CATEGORIA E
1) Attività di produzione artigianale o industriale;
2) Attività di commercio al dettaglio di beni non
deperibili;
3) Attività artigianali di servizio.
CATEGORIA
F
1) Pubblici esercizi: risioranti, trattorie, pizzerie, bar,
caffè, fast-food, self service e simili; mense, gelaterie e pasticcerie,
rosticcerie;
2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o
deperibili.
Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra,
si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.
| TARIFFE DA ADOTTARE: | ||
| cat. A | da € 0.83 | a € 1.46 |
| cat. B | da € 1.08 | a € 1.46 |
| cat. C | da € 0.57 | a € 0.77 |
| sottocat. C1 | a € 0.85 | |
| cat. D | da € 0.98 | a € 1.46 |
| cat. E | da € 1.08 | a € 1.46 |
| cat. F | da € 1.08 | a € 1.46 |
Art. 13
Tassa giornaliera
Per il servizio di smaltimento dei nfiuli solidi urbani
interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione,
temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico
o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di
Torre Orsai la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
E’ temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare anche non ricorrente.
La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa,
rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente
voci corrispondenti d’uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla
produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
I1 pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato
contestualmente al pagamento della tassa per l’occupazione temporanea degli
spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall’art. 50 del D.Lgs.
507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti
versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata
unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
TITOLO III
DENUNCE- ACCERTAMENTO- RISCOSSIONE
Art. 14
Denunce
I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo
di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio
dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta
su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in
caso di variazione delle condizioni di tassabilità I'utente è tenuto a
presentare nuova denuncia di variazione , nelle forme di cui al comma
precedente.
La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del
fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati
e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e
detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare
dovranno essere specificati:
per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale,
data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare
o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
per i soggetti diversi dalle prrsone fisiche la
denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od
effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle
persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da
uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della
presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di
spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il
timbro postale.
Art. 15
Accertamento e controllo
In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio
comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste
dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per
l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai
sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:
- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o
trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari,
relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in
caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste,
nel termine concesso, gli agenti di
polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile,
muniti di autorizzazione del sindaco e previo awiso da comunicare almeno cinque giorni prima della
verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della
destinazione e della misura delle superfici;
- utilzzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro
tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche
economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di
presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
Art. 16
Riscossione
Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali,
accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente,
delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge,
sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui
all'art.72 del D.Lgs. 507/93.
Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se
la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o
suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad
otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di
omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è
riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito
rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in
ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.