Comune di Torre Orsaia

Prov.di Salerno

 

Regolamento comunale

per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

 

 

 

 

 


Sommario

 

 

 

Titolo I

 

 

Istituzione ed elementi della tassa

 

Art.

 

Pag.

 

1

Istituzione della tassa

3

2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

3

3

Presupposto della tassa ed esclusioni

4

4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

5

5

Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione

5

 

 

 

 

Titolo II

 

 

Tariffe e determinazione della tassa

 

 

 

 

6

Parametri

6

7

Locali ed aree tassabili

6

8

Locali e d aree non tassabili

7

9

Computo delle superfici

7

10

Tariffe per particolari condizioni d’uso

8

11

Agevolazioni e riduzioni

8

12

Classificazione dei locali ed aree

9

13

Tassa giornaliera

10

 

 

 

 

Titolo III

 

 

Denunce, accertamento, riscossione

 

 

 

 

14

Denunce

11

15

Accertamento e controllo

11

16

Riscossione

12

17

Rimborsi

12

18

Sanzioni

13

19

Contenzioso

13

 

 

 

 

Titolo IV

 

 

Disposizioni finali

 

 

 

 

20

Disposizioni transitorie

14

21

Abrogazioni

14

22

Norme di rinvio

14

 

Approvazione, pubblicazioni ed esecutività

15


TITOLO 1

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

 

 

Art. 1

Istituzione della tassa

 

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, é istituita nel Comune di Torre Orsaia  la tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione é disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore al 50% ovvero al 70% nel caso previsto dall’art.45 del D.Lgs.504/1992..

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

 

 

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni é svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono raffigurate nelle allegate planimetrie.

Nelle zone nelle quali non é effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa é dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40 % della tariffa per distanze fino a 300 mt;

- in misura pari al 30 % della tariffa per distanze da 300.01 mt  e fino a 1.000 mt;

- in misura pari al 20 % della tariffa per distanze da 1.001 mt ed oltre.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.

La tassa é comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui é istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio é attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non é svolto nella zona di ubicazione dell' immobile occupato o é effettuato in grave violazone delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo é dovuto in misura pari al 30 %.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa é dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.


 

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle

persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente all'interruzione.

 

 

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

 

La tassa é dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio é istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie (balconi, cortili, ecc.), aree verdi ed aree condominiali di cui all’art.1117 del c.c. quest’ultime purchè non detenute in via esclusiva.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa é dovuta anche quando nella zona nella quale é attivata la raccolta dei rifiuti é situata soltanta la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- studi dentistici, medici ed analistici, lavanderie, officine automobilistiche ed autocarrozzerie, fabbri, serramentisti escluse le falegnamerie, marmerie, locali per la trasformazione di prodotti agricoli ed alimentari (caseifici, macelli, ecc.)................. 63%

- falegnamerie ............................................................................................................. 52%

- altre categorie .............................................................................................................52%

Sono soggette a tassazione le aree condominiali detenute in via esclusiva.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa é dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed é commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.


 

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

 

La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o da chi detiene in via esclusiva le aree condominiali.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario rigurdanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa é dovuta dal propretario.                  

 

 

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

 

La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa e dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore come previsto dall'articolo  precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da dirtto all' abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non e dovuta per l'annaulità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa é stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.


 

TITOLO  II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

 

 

Art. 6

Parametri

 

La tassa é commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo.

 

 

Art. 7

Locali ed aree tassabili

 

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplicativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.)  che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse,ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti,trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffé, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo, o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e  ricreativa  a carattere  popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associa=


 

zioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al numero 2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n°915/1982), delle caserme, stazioni ecc.;

- tutti i vani accesori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con  la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- le aree coperte;

- le aree scoperte, diverse dalle aree a verde;

- le aree scoperte diverse dalle aree pertinenziali ed accessorie;

- le aree scoperte condominiali detenute in via esclusiva.

 

 

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

 

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2 , del presente regolamento, si considerano non  tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smattimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i  produttori stessi in base alle norme vigenti;

- le aree condominiali non detenute in via esclusiva (vestiboli, locali portineria, ecc);

- le aree pertinenziali ed accessorie  (balconi, cortili);

- le aree a verde.

 

 

Art. 9

Computo delle superfici

 

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.


 

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

 

La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 33 % per le abitazioni con unico occupante

b) del 30 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) del 30 %  per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autonzzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 30 % nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per piu di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) del 30 % nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è  tenuto a comunicare entro il 20  gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

 

 

Art. 11

Agevolazioni e riduzioni

 

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del  gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con  abbattimento del 30 %;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al  servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o  come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico. la tassa è  applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30 %.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi  ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;


 

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

Si applicano le disposizioni previste dall' ultimo comma dell' articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni. stabilite ai sensi del'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Si applica la riduzione del 50% delle superfici delle aree a qualsiasi uso adibite assoggettabili al tributo.

I1 cumulo delle agevolazioni e/o riduzioni sia riguardanti le tariffe che le superfici non possono superare il 50 % dell'imposta dovuta senza l'applicazione delle riduzioni.

 

 

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

 

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

 

CATEGORIA A

 

1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;

2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;

3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;

4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche;

5) distributori di carburante; parcheggi.

 

CATEGORIA B

 

1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;

2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

 

CATEGORIA C

1) Abitazioni private;

2) Attività ricettivo alberghiere;

3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

SOTTOCATEGORIA C1

Abitazioni private utilizzate da persone non residenti nel territorio comunale


 

CATEGORIA D

 

1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;

2) Circoli sportivi e ricreativi.

 

 CATEGORIA E

 

1) Attività di produzione artigianale o industriale;

2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;

3) Attività artigianali di servizio.

 

CATEGORIA F

 

1) Pubblici esercizi: risioranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie;

2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

 

 

TARIFFE DA ADOTTARE:
cat. A da € 0.83 a € 1.46
cat. B da € 1.08 a € 1.46
cat. C da € 0.57 a € 0.77
sottocat. C1   a € 0.85
cat. D da € 0.98 a € 1.46
cat. E da € 1.08 a € 1.46
cat. F da € 1.08 a € 1.46

 

 

Art. 13

Tassa giornaliera

 

Per il servizio di smaltimento dei nfiuli solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Torre Orsai la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare anche non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d’uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

I1 pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l’occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall’art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.


 

TITOLO III

DENUNCE- ACCERTAMENTO- RISCOSSIONE

 

 

Art. 14

Denunce

 

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità I'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione , nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

per i soggetti diversi dalle prrsone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

 

 

 Art. 15

 Accertamento e controllo

 

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie  dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel  termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato  all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo awiso da  comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa,  ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;


 

- utilzzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati  e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

 

 

Art. 16

Riscossione

 

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 507/93.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.