S T A T U T O
1.Il
Comune di Torre Orsaia è un ente locale autonomo, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.Il
Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della costituzione e dei
principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e
il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3.Il Comune rappresenta la comunità di Torre Orsaia nei rapporti con lo stato, con la regione Campania, con la provincia di Salerno e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
1.Il
Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della
comunità di Torre Orsaia, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della
Costituzione.
2.Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
3. In
particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a)
rimozione
di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana
e l’eguaglianza degli individui:
b)
promozione
di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione
razziale;
c)
recupero,
tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali
e delle tradizioni locali;
d)
tutela
attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con
le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di
sicurezza sociale;
e)
superamento
di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative
che assicurino condizioni di pari opportunità;
f)
promozione
delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alla vita collettiva;
g)
promozione
della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nei settori
agricoltura e turismo, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo
e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici,
sociali e territoriali.
1.Il
territorio del comune si estende per 24 Kmq, confina con i comuni di Rofrano,
Santa Marina, Caselle in Pittari, e
Roccagloriosa e San Giovanni a Piro.
2.Il
palazzo civico, sede comunale, è ubicato in località Perato.
3.Le
adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale;
esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Torre Orsaia.
2.Lo
stemma del Comune è: d’azzurro a due orsi levati al naturale, affrontati ad una
torre d’argento fondata su campagna di verde, aperta, finestrata di due e
merlata di cinque. Il tutto sormontato dall’immagine della Madonna col Bambino
avvolto in una nube, vestita d’azzurro, coronata ed accompagnata in capo da due
puttini. Ornamenti esteriori da Comune.
3.Nelle
cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario
rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il
Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4.La
Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini
non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
1.Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.Il consiglio comunale dei ragazzi ha il
compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica
ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli
anziani, rapporti con l’UNICEF.
3.Le
modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono
stabilite con apposito regolamento.
1.Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2.Il
Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i
comuni vicini, con la provincia di Salerno, con la regione Campania e la
comunità montana Bussento.
1.Sono
organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.Il
consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3.Il
sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del
comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le
leggi dello stato.
4.La
giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
1.Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
2.L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti
e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento
del consiglio.
3.Il
segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
consiglio e della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di
età.
4.I
verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
1.Il
consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.L’elezione, la durata in carica, la composizione e
lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3.Il
consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e
dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle
modalità e alla procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme
regolamentari.
4.Il
consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla
nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono
valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo
dell’organo consiliare.
5.Il
consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
6.Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7.Il
consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
1.L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o
straordinaria.
2.Ai fini
della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono
iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione.
3.Le
sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del
giorno stabilito:
quelle straordinarie almeno tre. In caso
d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno
24 ore.
4.La
convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è
effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei
consiglieri: in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono
essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di
competenza consiliare.
5.La
convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da
trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da
tenersi almeno un giorno dopo la prima.
6.L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti trattati in
aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta
alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata
almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7.L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo
pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima
adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più
ampia partecipazione dei cittadini.
8.La
documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a
disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel
caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni
straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9.Le
sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10.La
prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo
rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11.In caso
di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede
allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in
carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal
vice-sindaco.
1.Entro
il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento,
sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.Ciascun
consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle
linee pro= grammatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3.Con
cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a
verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi
assessori e, dunque, entro il 30 dicembre di ogni anno. E’ facoltà del
consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con
adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base
delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4.Al
termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare
il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del
consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
1.Il
consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.Il
funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3.La
delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio.
1.Lo
stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati
dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2.Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.La
mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute
nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del
procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con
contestuale avviso all’interessato che può far prevenire le sue osservazioni
entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la
proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata
all’interessato entro dieci giorni.
1.I
consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni
e proposte di deliberazione.
2.Le
modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei
consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.15 del presente statuto.
4.Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
ART.15
1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2.I
consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste
elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da
almeno tre membri.
3.Ai capigruppo consiliari è
consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerenti gli
atti utili all’espletamento del proprio mandato.
1.Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.Egli
rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se
nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3.Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4.Il
sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende e istituzioni.
5.Il
sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le
categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6.Al
sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e
dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
1.Il sindaco ha la rappresentanza generale
dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o
consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune: in
particolare il sindaco:
a)
dirige
e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività
della giunta e dei singoli assessori;
b)
promuove
e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggettoi
pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c)
convoca
i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge n.142/90, e s.m. e
i.;
d)
adotta
le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e)
nomina
il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f)
conferisce
revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione
della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non
sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g)
nomina
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e
verificabili.
1.Il
sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati,
e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le
aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il
consiglio comunale.
2.Egli
compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o
avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e
le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.
3.Il
sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le
loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con
gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Attribuzioni
di organizzazione
1.Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di
organizzazione:
a)
stabilisce
gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne
dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la
richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
b)
esercita
i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle
leggi;
c)
propone
argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d)
riceve
le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza
consiliare.
1.Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è
l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
2.Il
conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere
comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato
all’albo pretorio.
ART.21
1.Il voto del consiglio comunale contrario a una
proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2.Il
sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio.
3.La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procedere allo scioglimento
del consiglio e alla nomina di un
commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
1.Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
1.La
giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco
al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della
trasparenza e dell’efficienza.
2.La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottandogli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e delle gestione agli indirizzi impartiti.
3.La
giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
1.La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2.Gli
assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere
nominati anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati di requisiti di
eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
3.Gli
assessori esterni possono partecipare
alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno
diritto di voto.
1.il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.Il
sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio
e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3.Le
cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori
nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro
o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di
primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4.Salvi i
casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno
della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio
comunale.
1.La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.Le
modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo
informale dalla stessa.
3.Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
1.La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2.La
giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi
dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello
stesso.
3.La
giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle
funzioni organizzative:
a)
propone
al consiglio i regolamenti;
b)
approva
i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla
legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c)
elabora
le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del consiglio;
d)
assume
attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento;
e)
modifica
le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la
determinazione di quelle nuove;
f)
nomina
i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile
del servizio interessato;
g)
propone
i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h)
approva
i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio;
i)
nomina
e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative
funzioni al segretario comunale;
j)
dispone
l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k)
fissa
la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio
comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del
procedimento;
l)
esercita,
previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate
dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla
legge e dallo statuto ad altro organo;
m)
approva
gli accordi di contrattazione decentrata;
n)
decide
in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere
fra gli organi gestionali dell’ente;
o)
fissa,
ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard
e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato.
p)
determina,
sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del
controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q)
approva
il P.e.g.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
DIRITTI DEI CITTADINI
PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO
1.Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2.La partecipazione
popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di
volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento
amministrativo.
3.Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E
VOLONTARIATO
1.Il
comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio
2.A tal
fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni
che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di
associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4.Non è
ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non
compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme
vigenti e dal presente statuto.
5.Le
associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6.Il
comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
1.Ciascuna associazione registrata ha diritto, per
il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui
è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito
alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.
2.Le
scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono
essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
3.I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a quindici giorni.
Contributi
alle associazioni
1.Il comune può erogare alle associazioni, con
esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell’attività associativa.
2.Il
comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma
precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo
gratuito.
3.Le
modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a
tutte le associazioni pari opportunità.
4.Il
comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo
regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposito regolamento.
5.Le
associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono
redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
1.Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1.L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
2.Le
forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
1.Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.La
raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3.La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4.Se la
petizione è sottoscritta da almeno cento persone l’organo competente deve
pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.Il
contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della
petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio del comune.
6.Se la
petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone, ciascun consigliere può chiedere
con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione
nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro quindici
giorni.
1.Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a cento avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
2.L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta.
3.Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
1.un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2.Non
possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un
referendum nell’ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse
dalla potestà referendaria le
seguenti
materie:
a)
statuto
comunale;
b)
regolamento
del consiglio comunale;
c)
piano
regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3.Il
quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
tale da non ingenerare equivoci.
4.Sono
ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di
quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5.Il
consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6.Il
consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere
con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
7.Non si
procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle
consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8.Il
mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9.Nel caso in cui la proposta, sottoposta a
referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni
contrastanti con essa.
1.Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti , anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.possono
essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione.
3.La
consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari
formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da
apposito regolamento.
4.In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.In caso
di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che
impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
6.Il
regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti
previsti nel presente articolo.
1.Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.La
pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio,
facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su
indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3.L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un
messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
4.Gli
atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
5.Le
ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere
pubblicizzati mediante affissione.
6.Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento,
deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo
necessario a darne opportuna divulgazione.
1.Chiunque,
singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a
specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2.La
risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni
dall’interrogazione.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
1.Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, con la provincia di Salerno o la Comunità Montana del Bussento, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2.Ciascun
cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire
la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito
elenco previo controllo dei requisiti.
3.La
designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e
competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea
in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4.Il
difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
5.Non può
essere nominato difensore civico:
a)
chi
si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)
i
parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei
consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale
di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c)
i
dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche,
enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con
l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo
sovvenzioni o contributi;
d)
chi
fornisce prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;
e)
chi
sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
1.Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.
2.La
decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3.Il
difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4.in
ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la
scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
1.Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.Il
difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo
statuto o il regolamento.
3.Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4.Il
difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
5.Il
difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
6.Il
difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui
all’art.17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n.127, secondo le modalità
previste dall’art.17, comma 39, dell’ultima legge citata.
1.L’ufficio
del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature
necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.Il
difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i
documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di
pubblici servizi.
3.Egli
inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli
documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto
d’ufficio.
4.Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni , le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5.Il
difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti
amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.E’
facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon
andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di
intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste
pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere
informato della data di dette riunioni.
1.Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2.Il
difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e
l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle
decisioni.
3.La
relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i
consiglieri e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4.Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questione al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
1.Al difensore civico è corrisposta un’indennità di
funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO